Le patenti di guida rilasciate da uno stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo sono a tutti gli effetti riconosciute reciprocamente da tutti gli altri stati membri e, quindi, consentono la circolazione sul territorio nazionale senza limitazioni temporali anche nel caso in cui il titolare abbia stabilito la propria residenza in Italia. Per tali abilitazioni di guida, infatti, non vi è obbligo di conversione.
Se il titolare ha acquisito la propria residenza in Italia la patente di guida deve essere convertita:
- alla scadenza del periodo di validità
- entro 7 anni dall’acquisizione della residenza in Italia se la patente non ha scadenza oppure ha una scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell’Unione Europea (se residente in Italia da oltre 7 anni è possibile procedere alla conversione ma sarà necessario sottoporsi ad “esperimento di guida”)
ATTENZIONE: La conversione è possibile solo se la patente è stata conseguita con esame e non per conversione di altra patente estera (a titolo di esempio: non è possibile convertire una patente Francese se questa è stata ottenuta per conversione di patente Cinese).
ATTENZIONE: Se la patente non ha scadenza oppure ha una scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell’Unione Europea deve essere convertita entro 7 anni dall’acquisizione della residenza in Italia. Se residente in Italia da oltre 7 anni è possibile procedere alla conversione ma sarà necessario sottoporsi ad “esperimento di guida”.
ATTENZIONE: Se la patente è scaduta è sempre possibile presentare la domanda di conversione.
DOCUMENTI NECESSARI:
- 2 foto tessere di cui 1 autenticata presso comune/circoscrizione (clicca qui per maggiori informazioni)
- patente straniera
- documento di identità (carta di identità italiana e/o passaporto italiano)
- certificato anamnestico da far compilare al medico curante (scaricalo cliccando qui)
- visita medica (il Mercoledì dalle 18.00; il Sabato dalle 9.30 – prenotala cliccando qui)
STATI DELL’UNIONE EUROPEA O DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO:
- Austria
- Belgio
- Bulgaria
- Croazia
- Cipro
- Repubblica Ceca
- Danimarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Grecia
- Ungheria
- Islanda
- Repubblica d’Irlanda
- Lettonia
- Linchtenstein
- Lituania
- Lussemburgo
- Malta
- Paesi Bassi
- Norvegia
- Polonia
- Portogallo
- Romania
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Svezia
TEMPISTICHE
La complessità dell’iter non permette una agevole definizione dei tempi, che variano a seconda dello stato che ha rilasciato la patente, e si stimano arbitrariamente da alcune settimane a diversi mesi.
Quadro normativo
Articolo 136-bis Codice della Strada
1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
2. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, può richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo riconosciute dall’autorità italiana, si applica la disciplina dell’articolo 126-bis.
3. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali è abilitato, senza sostenere l’esame di idoneità di cui all’articolo 121. L’ufficio della motorizzazione provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente posseduta sia effettivamente in corso di validità. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell’ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all’autorità dello Stato che l’ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell’eventuale documento abilitativo a sé stante. Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall’acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.
4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis si applicano le disposizioni di cui all’articolo 128. A tale fine è fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la patente di guida della quale si chiede il riconoscimento o la conversione è sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata.
6. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, può ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L’ufficio della motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso le autorità competenti dello Stato che ha rilasciato la patente originaria.
7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che guidi veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 116, commi 16 e 18.
8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 126, comma 11. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di validità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le medesime sanzioni si applicano nell’ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo.
9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 126, comma 11. Si applicano le disposizioni dell’articolo 135, comma 13, terzo periodo.
Articolo 136-ter Codice della Strada
1. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si applicano le disposizioni dell’articolo 135, comma 5.
2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, si applicano le disposizioni dell’articolo 135, comma 6.
3. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 1, si procede ai sensi del comma 2. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni dell’articolo 116, commi 15 e 17.
data di pubblicazione: 12/01/2021
data di ultima modifica: 16/07/2024
