In caso di smarrimento/sottrazione della propria patente di guida è necessario effettuare tempestivamente denuncia di smarrimento/sottrazione ad un Comando dell’Arma dei Carabinieri (viale Fabbricotti, 1) o ad un ufficio della Polizia di Stato (viale Boccaccio, 5). Le autorità rilasceranno un permesso provvisorio di guida della durata di 90 giorni. Se la denuncia è stata presentata all’estero deve essere ripetuta in Italia.
PATENTE DUPLICABILE
Nel caso in cui le autorità vi segnalassero che la patente è duplicabile sarà sufficiente effettuare un pagamento attraverso il sito ilportaledell’automobilista.it (tariffa N007 – duplicato patente per smarrimento o sottrazione) e la nuova patente sarà spedita all’indirizzo di residenza.
Per procedere al pagamento attraverso il sito ilportaledell’automobilista.it è necessario accedere con le proprie credenziali SPID o CIE.
Se dopo aver effettuato il pagamento non si è ricevuto la propria patente è possibile contattare il numero verde gratuito 800 232323 (disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 20 e il Sabato dalle 8 alle 14).
Se non si è in possesso delle proprie credenziali SPID o CIE è possibile procedere aprendo una pratica di duplicato patente presso l’Autoscuola. I documenti necessari sono quelli riportati nel caso di “patente non duplicabile”.
PATENTE NON DUPLICABILE
Nel caso in cui le autorità vi segnalassero che la patente non è duplicabile (solitamente per motivi tecnici), occorre istituire la richiesta presso l’Autoscuola con la seguente documentazione:
- 2 foto di cui 1 autenticata (clicca qui per scoprire dove e come autenticare la foto)
- documento di identità
- permesso di soggiorno (cittadini extracomunitari)
- denuncia resa alle autorità
- eventuale permesso provvisorio di guida rilasciato dalle autorità
Se la patente è scaduta e/o in scadenza sarà necessario anche:
- visita medica (il Mercoledì dalle 18.00; il Sabato dalle 9.30 – prenotala cliccando qui)
data di pubblicazione: 15/05/2020
data di ultima modifica: 26/08/2024
