Conversione patente estera non comunitaria

Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza a patto che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale o una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.

ATTENZIONE: La conversione è possibile solo se la patente estera non è scaduta di validità. Per regno Unito di Gran Bretagna Possono possono essere accettate richieste di conversione di patenti scadute da non oltre 5 (cinque) anni al momento della presentazione della domanda.

ATTENZIONE: La conversione è possibile solo se la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia.

ATTENZIONE: La conversione è possibile solo se il titolare della patente è residente in Italia da meno di 4 (quattro) anni al momento della presentazione della domanda [valido per Albania, Argentina, Svizzera, Ucraina]; da meno di 6 (sei) anni 1 al momento della presentazione della domanda per per gli altri Stati.

ATTENZIONE: La conversione è possibile solo se la patente è stata conseguita con esame e non per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia. È possibile convertire una patente conseguita a seguito di conversione di patente italiana (procedura riservata a titolari di patente di guida italiana che si trasferiscano in uno Stato non comunitario dove ottengono la conversione del documento di guida italiano e, rientrati in Italia ne richiedano la conversione in patente italiana)2.

2 Circolare 6814/4639E del 04/01/2000.

DOCUMENTI NECESSARI:

  • 2 foto di cui 1 autenticata presso comune/circoscrizione (clicca qui per maggiori informazioni)
  • patente estera in corso di validità
  • documento di identità (carta di identità italiana e/o passaporto italiano)
  • permesso di soggiorno
  • certificato anamnestico da far compilare al medico curante (scaricalo cliccando qui)
  • visita medica (il Mercoledì dalle 18.00; il Sabato dalle 9.30 – prenotala cliccando qui)
  • traduzione ufficiale o giurata
    • ufficiale rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia (clicca qui per maggiori informazioni) e legalizzata dalla prefettura
    • giurata effettuata da traduttore ufficiale con giuramento in tribunale italiano
  • certificato/attestazione di autenticità e validità3 rilasciato da
    • rappresentanza diplomatica o consolare in Italia (clicca qui per maggiori informazioni) in lingua italiana

3 Richiesto per Argentina, Filippine, Libano, Moldova, Serbia, Svizzera.

STATI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA/SPAZIO ECONOMICO EUROPEO CHE RILASCIANO PATENTI CONVERTIBILI IN ITALIA (AGGIORNATO AL 20/07/2025):

  • Albania (fino al 12/07/2026)
  • Algeria
  • Andorra (fino al 31/08/2029)
  • Argentina
  • Bosnia ed Erzegovina (valido fino al 17/03/2030)
  • Brasile (fino al 28/04/2030)
  • Filippine
  • Giappone
  • Israele (fino al 22/08/2028)
  • Kosovo (valido fino al 29/01/2030)
  • Libano
  • Macedonia
  • Marocco (fino al 03/06/2030)
  • Moldova
  • Principato di Monaco
  • Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (fino al 30/03/2028)
  • Repubblica di Corea
  • Repubblica di San Marino
  • Serbia (fino al 17/12/2028)
  • Svizzera (fino al 12/06/2026)
  • Taiwan
  • Tunisia (fino al 20/07/2030)
  • Turchia (fino al 18/07/2028)
  • Ucraina (fino al 24/01/2027)

STATI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA/SPAZIO ECONOMICO EUROPEO CHE RILASCIANO PATENTI CONVERTIBILI IN ITALIA SOLO AD ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI:

  • Canada (personale diplomatico e consolare)
  • Cile (personale diplomatico e loro familiari)
  • Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
  • Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

TEMPISTICHE

La complessità dell’iter non permette una agevole definizione dei tempi, che variano a seconda dello stato che ha rilasciato la patente, e si stimano arbitrariamente da alcune settimane a diversi mesi.

Quadro normativo

Tabella riassuntiva

patenteresidenzaarticolopuò circolare
validameno
di 1 anno
135
comma 1
🟢 si
validapiù
di 1 anno
135
comma 14
🔴 no
scadutameno
di 1 anno
135
comma 13
🔴 no
scadutapiù
di 1 anno
135
comma 11
🔴 no
scadutanon
residente
135
comma 13
🔴 no

Articolo 135 Codice della Strada

1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità.

2. Il permesso internazionale è emesso dall’autorità competente che ha rilasciato la patente ed è conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l’Italia abbia aderito.

3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall’autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine. Ferma restando l’efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiari di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto. Il prefetto dà comunicazione del provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua adozione, all’Autorità che ha emesso la patente.
Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale è notificato all’interessato nelle forme di cui all’articolo 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all’accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia è invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.

6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le procedure del comma 5.

7. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 6, si applicano le sanzioni dell’articolo 116, commi 15 e 17.

8. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 408 euro a 1.634 euro.

9. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80 euro a 317 euro.

10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 408 euro a 1.634 euro.

11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dall’articolo 116, commi 15 e 17.

12. Ai titolari di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con l’abilitazione professionale eventualmente richiesta non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 116, commi 16 e 18.

13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre un anno, guida con patente, scaduta di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 126, comma 11.
La medesima sanzione si applica al titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il predetto documento scaduto di validità. La patente è ritirata, contestualmente alla violazione, dall’organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all’autorità dello Stato che l’ha emessa. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di guida con abilitazione professionale, ove richiesta, scaduta di validità.

14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 126, comma 11. Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all’ufficio della motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all’autorità dello Stato che l’ha rilasciata.

Articolo 136 Codice della Strada

1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l’esame di idoneità di cui all’articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità. La patente di guida italiana è rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dall’articolo 119. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell’ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all’autorità dello Stato che l’ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell’eventuale documento abilitativo a sé stante.

2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita è annotata l’avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso, sulla stessa è disposto provvedimento di revisione ai sensi dell’articolo 128.

3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali.

4. Nel caso in cui è richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, è rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria.

data di pubblicazione: 12/01/2021

data di ultima modifica: 20/07/2025