
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd “decreto fiscale”. Nello specifico l’articolo 32 del Decreto interviene a modificare l’Art.10 comma 1 numero 20 del DPR 26 Ottobre 1972 (decreto IVA) sostituendo le parole “prestazioni didattiche di ogni genere” con le parole “prestazioni di insegnamento scolastico o universitario“.
In conseguenza di questa variazione al comma 2 si dice che le prestazioni scolastiche e universitarie “non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti B e C1“.
Di conseguenza dal 1 Gennaio 2020 le patenti B e C1 saranno assoggettate ad IVA; le altre prestazioni di Autoscuola (patenti AM, A1, A2, A, C, D, ecc.) non saranno assoggettate ad IVA.
A partire da oggi (28/10/2019) le Autoscuole tornano ad essere esenti IVA fino al 1 Gennaio 2020.