
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n.156 di conversione del Decreto Legge “Infrastrutture” che aveva modificato alcuni articoli del Codice della Strada. Di seguito le principali novità introdotte dalla Legge.
Estensione della validità del foglio rosa da 6 a 12 mesi e 3 tentativi possibili per superare l’esame pratico.
Viene modificato l’Art.122 comma 6 che estende la validità del foglio rosa da 6 a 12 mesi. Unitamente a questa disposizione l’Art.121 comma 11 stabilisce che la prova pratica di guida può essere sostenuta fino a 3 volte.
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili precisa che la validità dei fogli rosa emessi dal 10/11/2021 è da intendersi di 12 mesi anche se la validità riportata sul documento è di 6 mesi. In questi 12 mesi il candidato potrà ripetere fino a 3 volte l’esame pratico di guida.
Deroga per il primo anno alle limitazioni alla guida dei neopatentati legate alla potenza specifica del veicolo.
I neopatentati (per il primo anno dal conseguimento della patente) possono guidare veicoli in deroga alle limitazioni di potenza previste, se accompagnati da una persona di massimo 65 anni titolare almeno di patente B conseguita da 10 anni o di patente di categoria superiore in funzione di istruttore.
Esercitazioni di guida per le patenti di categoria A: eliminato l’obbligo di esercitazione in “luoghi poco frequentati”.
Il termine “luoghi poco frequentati” in caso di esercitazioni alla guida di candidati alle patenti AM, A1, A2 e A viene eliminato.
Aumento delle sanzioni.
- Per lancio di cose da veicoli in movimento (Art.115).
- Per sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli di trasporto scolastico e veicoli con permesso rosa (Art.158 comma 2) e negli spazi riservati a fermata, sosta e ricarica dei veicoli elettrici. I veicoli elettrici non possono sostare negli appositi spazi di ricarica per un tempo superiore ad un’ora dopo il termine della ricarica stessa.
- Per chi utilizza strutture dedicate alla circolazione e alla sosta di persone invalide sena autorizzazione o senza rispettarne le dovute modalità (Art.188).
- Per minore trasportato senza casco su mezzi a due ruote (Art.171 comma 2).
- Per uso di smartphone, computer portatili, tablet e altri dispositivi simili durante la guida (Art.173).
Modifiche alle regole di circolazione dei monopattini elettrici.
- Obbligo per il conducente del monopattino di indossare il giubbotto o le bretelle riflettenti ad alta visibilità da mezz’ora dopo il tramonto e durante la notte, ma non durante il giorno, nemmeno se in condizioni di scarsa visibilità.
- Si conferma l’età minima di 14 anni per condurre un monopattino elettrico.
- Obbligo di indossare il casco alla guida di un monopattino, ma solo per i conducenti minorenni. Rimane il divieto di trasportare passeggeri, trainare o farsi trainare.
- Introdotto il divieto di sosta dei monopattini sul marciapiede, salvo in apposite aree individuate dai comuni e nelle aree di sosta riservate alle biciclette.
Altre molteplici novità.
- Aumentano le cautele da adottarsi alla guida nei confronti dei pedoni. Infatti, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, i conducenti devono dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare o che hanno iniziato l’attraversamento (Art.40). Inoltre, l’Art.119 dispone che gli automobilisti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi quando i pedoni transitano nelle immediate vicinanze di un attraversamento pedonale o quando i conducenti, svoltando, si trovino in presenza di un attraversamento pedonale.
- Vengono considerate biciclette anche i velocipedi lunghi fino a 3 metri e mezzo (Art.50).
- La categoria dei ciclomotori viene estesa anche ai veicoli con motore elettrico avente potenza non superiore a 4000 watt (Art.52).