Monopattini elettrici: caratteristiche e comportamenti.

La sperimentazione della micromobilità elettrica è ufficialmente iniziata, con la firma del Decreto Ministeriale numero 229, il 4 Giugno 2019.

Nuove regole sono contenute nella nella circolare esplicativa del Servizio della Polizia Stradale del 9 marzo 2020. La circolazione dei monopattini elettrici non è soggetta a particolari prescrizioni relative all’omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura, copertura assicurativa, ecc.; per circolare su strada, però, devono rispondere a specifiche CARATTERISTICHE:

  • avere un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 500 watt (0,50 kW);
  • non essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore, poiché destinati ad essere utilizzati con postura in piedi;
  • essere dotati di limitatore di velocità che non consenta agli stessi di superare i 25 Km/h quando circolano sulla carreggiata delle strade ed i 6 Km/h quando circolano nelle aree pedonali;
  • essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche;
  • da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori ed in mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.

La norma non prescrive titoli abilitativi per la conduzione, imponendo però il compimento del quattordicesimo anno di età e l’osservanza di specifici COMPORTAMENTI di seguito elencati:

  • possono essere fatti circolare sulle strade urbane dove il limite di velocità è di 50 Km/h e sulle strade extraurbane ma solo all’interno delle piste ciclabili;
  • devono procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
  • i conducenti devono reggere il manubrio sempre con entrambe le mani salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta;
  • i conducenti devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione;
  • i conducenti minorenni devono indossare idoneo casco protettivo;
  • non possono trasportare altre persone e essere trainati da un altro veicolo.

Per quanto non espressamente richiamato dalle nuove norme, considerato che i monopattini elettrici sono equiparati ai velocipedi, troveranno applicazione le norme di comportamento di carattere generale previste dal Codice della Strada e, in particolare, l’articolo 182 che disciplina la circolazione dci velocipedi.

Ad esempio, come sulle biciclette, è possibile utilizzare il cellulare o gli altri dispositivi elettronici solo attraverso auricolare ed a condizione che sia mantenuto libero l’uso delle mani (articolo 173 del Codice della Strada).

Circa la guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conducente di un monopattino elettrico risponde delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada alla stregua di un’automobilista.