
La normativa italiana si adegua alle decisioni della Corte di Giustizia Europea (sentenza C-449/17 del del 14 Marzo 2019) con le novità inserite nel Decreto Fiscale 2020, convertito in Legge il 17 Dicembre 2019.
Ad abolire l’esenzione IVA per le Autoscuole è l’Art.32 del DL fiscale. Il testo modifica il Decreto del Presidente della repubblica numero 633 del 1972.
A partire dal 1° Gennaio 2020 saranno soggetti ad IVA il conseguimento delle patenti di categoria B e C1. Restano soggette ad IVA anche le prestazioni non didattiche (rinnovo patente, duplicato patente, ecc.).
Attenzione: nel periodo compreso tra il 07/09/2019 e il 28/10/2019 le prestazioni didattiche delle Autoscuole sono state soggette ad IVA, ed abbiamo quindi richiesto ai nostri clienti il versamento della stessa, così come era stato previsto dall’allora vigente normativa.
| 01/01 – 07/09 | 07/09-28/10 | 28/10-31/12 |
| NO IVA | IVA 22% | NO IVA |
Ci scusiamo con i nostri clienti, in particolare con quelli iscritti nel periodo di “transizione”, che si sono visti richiedere un inaspettato aumento del 22%, che è stato comunque indicato nelle ricevute fiscali che abbiamo emesso, con le quali vi invitiamo a recarvi dal vostro commercialista di fiducia per verificare la possibilità di una eventuale detrazione fiscale.
