
La normativa italiana si adegua alle decisioni della Corte di Giustizia Europea (sentenza C-449/17 del del 14 Marzo 2019) con le novità inserite nel Decreto Fiscale 2020, convertito in Legge il 17 Dicembre 2019.
Ad abolire l’esenzione IVA per le Autoscuole è l’Art.32 del DL fiscale. Il testo modifica il Decreto del Presidente della repubblica numero 633 del 1972.
A partire dal 1° Gennaio 2020 saranno soggetti ad IVA il conseguimento delle patenti di categoria B e C1. Restano soggette ad IVA anche le prestazioni non didattiche (rinnovo patente, duplicato patente, ecc.).
Attenzione: nel periodo compreso tra il 07/09/2019 e il 28/10/2019 le prestazioni didattiche delle Autoscuole sono state soggette ad IVA, ed abbiamo quindi richiesto ai nostri clienti il versamento della stessa, così come era stato previsto dall’allora vigente normativa.
01/01 – 07/09 | 07/09-28/10 | 28/10-31/12 |
NO IVA | IVA 22% | NO IVA |
Ci scusiamo con i nostri clienti, in particolare con quelli iscritti nel periodo di “transizione”, che si sono visti richiedere un inaspettato aumento del 22%, che è stato comunque indicato nelle ricevute fiscali che abbiamo emesso, con le quali vi invitiamo a recarvi dal vostro commercialista di fiducia per verificare la possibilità di una eventuale detrazione fiscale.